ANTINCENDIO

Come previsto dalla normativa di riferimento all’art. 5 del D.M. 10 marzo 1998, all’esito della valutazione dei rischi d’incendio, il datore di lavoro, per le aziende oltre i 10 dipendenti, a eccezione delle attività soggette a controllo da parte dei Comandi provinciali dei vigili del fuoco, come previsto dal D.P.R. 29/07/82, n. 577, adotta le necessarie misure organizzative e gestionali da attuare in caso di incendio riportandole in un piano di emergenza per l’ufficio o altro ambiente di lavoro. Tali misure rientrano in generale nell’ambito di una progettazione basata sulle norme di legge e sulle tecniche adottate dai professionisti del settore, una sorta di codice professionale da seguire con attenzione.
  • Redazione del piano di evacuazione con definizione dei percorsi di fuga, ubicazione dei presidi antincendio e definizione delle procedure di emergenza
  • Presentazione del piano di emergenza al coordinatore, coinvolgimento della squadra di emergenza e del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza
  • Organizzazione della squadra di emergenza
  • Assistenza per il rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi
  • Assistenza per l’ottenimento dei Certificati di Conformità degli impianti
  • Affiancamento e collaborazione con i Vigili del Fuoco in caso di ispezione
  • Programmazione della formazione per addetti antincendio (corso antincendio rischio basso – 4 ore; corso antincendio rischio medio – 8 ore; corso antincendio rischio alto – 16 ore)